Assenza
per funzioni del
Difensore civico
La
legge delega agli statuti provinciali e comunali l’istituto del Difensore
civico.
Tale
istituto non è considerabile alla stessa stregua di altre figure istituzionali (Sindaco,
Assessore,….) e per lo svolgimento delle cui funzioni sono previste
particolari aspettative.
Pertanto
a meno di diversa specifica disposizione contrattuale che regolamenti la
materia non sono previste assenze giustificate per lo svolgimento di tale
funzione.