Assenza

per funzioni del Difensore civico

 

 

La legge delega agli statuti provinciali e comunali l’istituto del Difensore civico.

Tale istituto non è considerabile alla stessa stregua di altre figure istituzionali (Sindaco, Assessore,….) e per lo svolgimento delle cui funzioni sono previste particolari aspettative.

Pertanto a meno di diversa specifica disposizione contrattuale che regolamenti la materia non sono previste assenze giustificate per lo svolgimento di tale funzione.